Art. 12.
(Modifica all'articolo 14 del regolamento).

      1. L'articolo 14, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Chi trasferisce la residenza meramente anagrafica dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, nonché indicare l'ubicazione e le caratteristiche essenziali della struttura abitativa in cui intende dimorare, comprovando la rispondenza dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti dal decreto emanato dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, l'interessato deve esibire, inoltre, atti autentici che ne dimostrano la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano».

 

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